ROMA - L'Agenzia delle Entrate ha emanato il 12
agosto la circolare n. 38/E che fornisce un'ampia gamma di chiarimenti
in merito all'applicazione delle agevolazioni fiscali disposte dal Legislatore
per l'acquisto della cosiddetta "prima casa". Si ricorda che l'agevolazione
consente di applicare l'imposta di registro con un'aliquota inferiore,
pari al 3 per cento piuttosto che al 7 per cento ordinario, e di calcolare
l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa. Naturalmente, lo sconto
fiscale previsto è strettamente circoscritto a case di abitazione
non di lusso.
Tra i chiarimenti più rilevanti contenuti
all'interno della presente circolare si segnalano: a) gli italiani emigrati
all'estero hanno diritto ad usufruire dei benefici previsti dall'agevolazione
se acquistano l'immobile come prima casa nel territorio dello Stato, senza
però che sia necessario stabilire entro 18 mesi la residenza nel
comune in cui si trova l'immobile; b) l'agevolazione interessa anche i
fabbricati rurali idonei all'uso abitativo e quindi non riguarda esclusivamente
gli edifici urbani; c) anche gli immobili ancora in corso di costruzione
possono fruire dello sconto fiscale a patto che si tratti di abitazioni
non di lusso; d) l'agevolazione trova applicazione anche nelle ipotesi
di successione e donazione, sempre che sussistano le condizioni generali
in capo all'erede.
Il testo completo della circolare è disponibile
sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.,
all'interno della sezione specifica riservata a norme e circolari.