ROMA, 20 ott. -(Italia Estera) -
L'Aula della Camera ha approvato la devolution. I 'si'' sono stati 317
e i 'no' 234. Cinque gli astenuti. La maggioranza richiesta era di 307.
Scompare il bicameralismo perfetto,
la Camera dei deputati sara' l'organo politico, il Senato federale rappresentera'
gli interessi territoriali. Non ci saranno piu' i senatori a vita sostituiti
dai 'deputati a vita'. E ancora:cambiera' il ruolo del Capo dello Stato
"garante dell'unita'federale della Repubblica" e il Primo ministro (non
si chiamera' piu' presidente del Consiglio) diventera' piu' forte, un super-premier.
Introdotte sfiducia costruttiva e norma anti-ribaltone. E poi, entrano
in Costituzione devolution, federalismo fiscale, sussidiarieta' e interesse
nazionale.
Sono queste le novita' piu' importanti
della II parte della Costituzione:
CAMERA DEI DEPUTATI:
La Camera sara' l'organo politico
e sara' costituito da 518deputati (oggi sono 630), di cui 18 eletti nelle
circoscrizioniestere. In piu', ci saranno anche i deputati a vita, nominatidal
Capo dello Stato, e potranno essere al massimo tre. Didiritto gli ex Presidenti
della Repubblica. L'eta' minima peressere eletti scende a 21 anni (adesso
e' 25). La Camera e'eletta per cinque anni. Le Commissioni d'inchiesta
istituitedalla Camera avranno gli stessi poteri dell'autorita' giudiziaria;
la loro presidenza sara' assegnata all'opposizione.
SENATO FEDERALE:
I senatori saranno 252 (oggi sono
315), eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi
consigli regionali. A questo numero si sommeranno i42 delegati delle Regioni,
che partecipano ai lavori del Senato federale senza diritto di voto: due
rappresentanti per ogni regione piu' due per le Province autonome di Trento
e Bolzano. Sara' eleggibile chi ha 25 anni (oggi la soglia e' di 40 anni).
Con la proroga dei Consigli regionali e delle province autonome sono prorogati
anche i senatori in carica.
CAPO DELLO STATO:
Il presidente della Repubblica non
e' piu' il rappresentante dell'unita' nazionale,ma "rappresenta la Nazione
ed e' garante della Costituzione e dell'unita' federale della Repubblica".
Sara' eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente
della Camera dei deputati e composta da tutti i parlamentari, i presidenti
e i delegati regionali. Puo' diventare presidentedella Repubblica chi ha
compiuto 40 anni (non piu' 50 comeoggi). Il Capo dello Stato e' eletto
a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea
della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza
dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio e' sufficiente
la maggioranza assoluta. Il Capo dello Stato indice le elezioni della Camera
e quelle dei senatori. Nomina i presidenti delle Autorita' indipendenti,
il presidente del Cnel e il vicepresidente del Csm nell'ambito dei componenti
eletti dalle Camere.
PREMIERATO:
Nella nuova costituzione non c'e'
piu' il presidente del Consiglio, ma il Primo ministro. Avra' piu' poteri:
nominera' e revochera' i ministri (adesso spetta al Capo dello Stato, su
proposta del premier), determinera' (e non piu' "dirigera'") la politica
generale del Governo e dirigera' l'attivita' dei ministri. Il Primo ministro
non dovra' piu' ottenere la fiducia dalla Camera, ma dovra' soltanto illustrare
il suo programma sul quale la Camera dei deputati esprimera' un voto.
Inoltre, il Primo Ministro potra' porre la questione di fiducia e chiedere
che la Camera si esprima "con priorita' su ogni altra proposta, con voto
conforme alle proposte del
Governo". In caso di bocciatura il
premier deve dimettersi. Il Primo ministro viene eletto mediante collegamento
con i candidati ovvero con una o piu' liste di candidati, norma che consente
l'adattamento sia al sistema maggioritario che a quello proporzionale.
NORMA ANTI-RIBALTONE E SFIDUCIA
COSTRUTTIVA:
In qualsiasi momento la Camera potra'
obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una
mozione di sfiducia firmata almeno da un quinto dei componenti (nella costituzione
vigente e' un decimo). Nel caso si approvazione, il Primo ministro si dimette
e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera.
Il Primo Ministro si dimette anche se la mozione di sfiducia e' stata respinta
con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza
espressa dalle elezioni. Garante di questa maggioranza sara' il presidente
della Repubblica che richiedera' le dimissioni del Primo ministro anche
nel caso in cui per il voto favorevole ad una questione di fiducia posta
dal Primo ministro sia stata determinante una maggioranza diversa da quella
uscita dalle urne. Entra in Costituzione anche la mozione di sfiducia costruttiva:
i deputati appartenenti alla maggioranza uscita dalle urne, infatti, possono
presentare una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo
Ministro. In tal caso il premier in carica si dimette e il Capo dello Stato
nomina il Primo ministro designato nella mozione.
DEVOLUTION:
Le Regioni avranno potesta' legislativa
esclusiva su alcune materie come assistenza e organizzazione sanitaria;
organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione,
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte
dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
polizia amministrativa regionale e locale. Tornano, invece, (rispetto alla
riforma del Titolo V varata nella scorsa legislatura dal centrosinistra)
ad essere di competenza dello Stato la tutela della salute, le grandi reti
strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale, l'ordinamento
della comunicazione, l'ordinamento delle professioni intellettuali, la
produzione, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia, l'ordinamento
di Roma; la promozione internazionale del made in Italy.
INTERESSE NAZIONALE E CLAUSOLA
SUPREMAZIA:
L'interesse nazionale prevede
che il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l'interesse
nazionale della Repubblica, invita la Regione a rimuovere le disposizioni
pregiudizievoli. Se entro 15 giorni il Consiglio regionale non rimuove
la causa del pregiudizio, il Governo entro altri 15 giorni sottopone la
questione al parlamento in seduta comune che con maggioranza assoluta puo'
annullare la legge. Il Presidente della Repubblica entro i successivi 10
giorni, emana il decreto di annullamento. La clausola di supremazia, invece,
prevede che lo Stato puo' sostituirsi alle Regioni, alle citta' metropolitane,
alle Province e ai Comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica ovvero quando lo richiedano la tutela
dell'unita' giuridica o economica o i livelli essenziali delle prestazioni
relative ai diritti civili e sociali.
ITER LEGISLATIVO:
La Camera esamina i disegni di legge
riguardanti le materie che il nuovo articolo 117 affida alla legislazione
esclusiva dello Stato. Dopo l'approvazione il Senato federale puo' proporre
modifiche entro trenta giorni sulle quali sara' comunque la Camera a decidere
in via definitiva. All'Assemblea di Palazzo Madama spettera' l'esame e
la parola definitiva, invece, sui provvedimenti riguardanti le materie
concorrenti. Le questioni di competenza tra le due Camere sono risolte
dai Presidenti delle Camere o da un comitato paritetico, composto da quattro
deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi presidenti. La
decisione dei Presidenti o del comitato non e' sindacabile in alcuna sede.
Per alcune materie comunque resta il procedimento bicamerale.
In caso di disaccordo tra le due
Camere, il testo sara' proposto da una Commissione, composta da trenta
deputati e da trenta senatori, convocata dai Presidenti delle Camere, e
sottoposto al voto finale delle Assemblee.
CLAUSOLA DI ESSENZIALITA':
Se il Governo ritiene che proprie
modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato, siano
essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera, il
Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, puo'
autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato federale
che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal
Senato, il disegno di legge e' trasmesso alla Camera dei deputati che decide
in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche
proposte. I disegni di legge del Governo avranno comunque una via preferenziale
nel calendario dei lavori delle Camere. Se l'Esecutivo lo richiede, verranno
iscritti all'ordine del giorno e votati entro tempi certi.
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA':
La Repubblica e' costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato,che
esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione
e sussidiarieta'.
ROMA CAPITALE:
Roma e' la capitale della Repubblica
e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa,
nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalita' stabiliti
nello Statuto della regione Lazio.
FEDERALISMO FISCALE:
Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della legge di riforma costituzionale sara' assicurata
l'attuazione del federalismo fiscale. Sono fissati dei limiti per cui in
nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva alle Regioni, alle
Province, alle citta' metropolitane e ai Comuni puo' determinare un incremento
della pressione fiscale complessiva.
Inoltre, viene inserito il concetto
di sussidiarieta' fiscale: in pratica il cittadino su alcune spese come
ad esempio quelle di mantenimento dei figli, invece di pagare le tasse
per richiedere poi il rimborso a livello regionale, puo' detrarle direttamente
dalla dichiarazione dei redditi.
CORTE COSTITUZIONALE:
Aumentano i giudici di nomina parlamentare
nella Corte Costituzionale. La Consulta sara' composta da 15 giudici: quattro
nominati dal Presidente della Repubblica, quattro dalle supreme magistrature
ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei
deputati e quattro dal Senato federale della Repubblica integrato dai Governatori.
Attualmente la Costituzione prevede, invece, che dei 15 giudici un terzo
e' nominato dal presidente della Repubblica, un terzo dal Parlamento in
seduta comune e un terzo dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative.
E' previsto che, concluso il mandato, nei successivi tre anni non si possano
ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina
governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla
legge.
CSM:
I componenti del Csm, oltre a quelli
eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti
alle varie categorie (come gia' in Costituzione vigente), sono eletti per
un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della
Repubblica tra professori ordinari di universita' in materie giuridiche
ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. La Costituzione attualmente,
invece, prevede che siano eletti per un terzo dal Parlamento in seduta
comune. Il presidente della Repubblica nomina il vicepresidente del Csm
nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.
ENTRATA IN VIGORE:
La nuova Costituzione entrera' in
vigore in tempi diversi. Devolution, interesse nazionale e clausola di
supremazia saranno effettivi subito con l'entrata in vigore della riforma,
mentre per il resto dipendera' da quando si terra' il referendum confermativo.
Se si terra' dopo le elezioni politiche del 2006, come sembra probabile,
la riforma entrera' in vigore nel 2011 e il Senato federale sara' effettivo
solo dal 2016. (Italia Estera)
|