ROMA\ aise\ - Si tratta della prima proposta di legge presentata
al Parlamento da un deputato eletto allestero. Lha presentata
Salvatore Ferrigno, eletto nelle liste di Forza Italia nella ripartizione
Centro e Nord America, per modificare la legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza
italiana aggiungendo un articolo, un eventuale 17 quater, che farebbe riacquistare
la cittadinanza italiana agli emigrati italiani che ne hanno il diritto in
base al vincolo di sangue, il cosiddetto ius sanguinis.
La proposta, spiega lo stesso Ferrigno, si giustifica considerando che "molti
italiani per motivi diversi, recandosi allestero per lavoro, hanno perduto
la cittadinanza italiana ma non vi ha rinunciato volontariamente, non avendo mai
espresso rinuncia formale, né davanti ad autorità consolare italiana nei Paesi
di residenza né davanti ad altra autorità".
Per il deputato "la quasi totalità di questi migranti non è stata informata
e solo un numero limitato di nostri connazionali che vivono allestero
ha usufruito di questa opportunità della quale moltissimi hanno saputo solo dopo
lesercizio di voto o al momento di rinnovare il passaporto. Poiché
continua Ferrigno - non è ammissibile che la cittadinanza si possa perdere
per avere accettato un lavoro in uno Stato straniero o, peggio ancora, per una
mera dimenticanza o per ignoranza di una legge emessa dal Paese natale e per numerosi
altri motivi si ritiene necessario modificare la legge vigente in osservanza dello
ius sanguinis che regola le norme in materia".
La modifica proposta da Ferrigno oggi è stata pubblicata anche su La gente dItalia,
il quotidiano delle Americhe diretto da Mimmo Porpiglia, che oltre ad appoggiare
la proposta, auspica che "gli altri onorevoli e senatori aiutino
Ferrigno in questa battaglia" e propone di aprire un dibattito sulla proposta
stessa che pubblichiamo integralmente di seguito.
"ART.1
(Introduzione dell art 17 quater nella legge 5 febbraio 1992 n. 91 )
dopo lart, 17 ter della legge 5 febbraio 1992 n. 91 è inserito il seguente:
Art. 17 quater
1. Il diritto alla cittadinanza è riconosciuto:
a) alle persone fisiche che siano stati cittadini italiani e che recandosi allestero
hanno perduto la cittadinanza italiana, con lesclusione di coloro che lhanno
persa ai sensi dellart. 6 lett. a), b) e c) (cioè la condanna per uno dei
delitti previsti del libro secondo del codice penale - contro la personalità internazionale
dello Stato, contro la personalità interna dello Stato, contro i diritti politici
del cittadino -; la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge
preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione oppure
la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno
da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta
in Italia; la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla
sicurezza della repubblica-ndr).
b) ai figli o discendenti in linea retta delle persone fisiche, di cui alla lettera
a) che dimostrino di possedere lingua e cultura italiana.
2. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana può essere esercitato
dagli interessati mediante la presentazione di unistanza allautorità
Consolare.
Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti richiesti occorre allegare:
a) certificazione storica attestante la nascita o la cittadinanza italiana del richiedente o degli
antenati in linea retta.
La documentazione atta a dimostrare il requisito della conoscenza della
lingua e cultura italiana". (aise)
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