31/05/2006 

ore 17.47 

Italiani nel mondo 

FERRIGNO (FI) PRESENTA IN PARLAMENTO UNA PROPOSTA DI LEGGE PER IL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA  

ROMA\ aise\ - Si tratta della prima proposta di legge presentata al Parlamento da un deputato eletto all’estero. L’ha presentata Salvatore Ferrigno, eletto nelle liste di Forza Italia nella ripartizione Centro e Nord America, per modificare la legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza italiana aggiungendo un articolo, un eventuale 17 quater, che farebbe riacquistare la cittadinanza italiana agli emigrati italiani che ne hanno il diritto in base al vincolo di sangue, il cosiddetto ius sanguinis.
La proposta, spiega lo stesso Ferrigno, si giustifica considerando che "molti italiani per motivi diversi, recandosi all’estero per lavoro, hanno perduto la cittadinanza italiana ma non vi ha rinunciato volontariamente, non avendo mai espresso rinuncia formale, né davanti ad autorità consolare italiana nei Paesi di residenza né davanti ad altra autorità".
Per il deputato "la quasi totalità di questi migranti non è stata informata e solo un numero limitato di nostri connazionali che vivono all’estero ha usufruito di questa opportunità della quale moltissimi hanno saputo solo dopo l’esercizio di voto o al momento di rinnovare il passaporto. Poiché – continua Ferrigno - non è ammissibile che la cittadinanza si possa perdere per avere accettato un lavoro in uno Stato straniero o, peggio ancora, per una mera dimenticanza o per ignoranza di una legge emessa dal Paese natale e per numerosi altri motivi si ritiene necessario modificare la legge vigente in osservanza dello ius sanguinis che regola le norme in materia".
La modifica proposta da Ferrigno oggi è stata pubblicata anche su La gente d’Italia, il quotidiano delle Americhe diretto da Mimmo Porpiglia, che oltre ad appoggiare la proposta, auspica che "gli altri onorevoli e senatori aiutino Ferrigno in questa battaglia" e propone di aprire un dibattito sulla proposta stessa che pubblichiamo integralmente di seguito.
"ART.1
(Introduzione dell’ art 17 quater nella legge 5 febbraio 1992 n. 91 )
dopo l’art, 17 ter della legge 5 febbraio 1992 n. 91 è inserito il seguente:
Art. 17 quater –
1. Il diritto alla cittadinanza è riconosciuto:
a) alle persone fisiche che siano stati cittadini italiani e che recandosi all’estero hanno perduto la cittadinanza italiana, con l’esclusione di coloro che l’hanno persa ai sensi dell’art. 6 lett. a), b) e c) (cioè la condanna per uno dei delitti previsti del libro secondo del codice penale - contro la personalità internazionale dello Stato, contro la personalità interna dello Stato, contro i diritti politici del cittadino -; la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione oppure la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della repubblica-ndr).
b) ai figli o discendenti in linea retta delle persone fisiche, di cui alla lettera a) che dimostrino di possedere lingua e cultura italiana.
2. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana può essere esercitato dagli interessati mediante la presentazione di un’istanza all’autorità Consolare.
Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti richiesti occorre allegare:
a) certificazione storica attestante la nascita o la cittadinanza italiana
del richiedente o degli antenati in linea retta.
La documentazione atta a dimostrare il requisito della conoscenza della lingua e cultura italiana". (aise)
 

Editrice SOGEDI s.r.l. - Reg. Trib. Roma n°15771/75